Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet

Avviso alla popolazione circa lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi

AVVISO ALLA POPOLAZIONE CIRCA LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Legge 353/2000 si rende noto che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. DD 1300/A1821A/2026 del...
Data:

9 luglio 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

AVVISO ALLA POPOLAZIONE CIRCA LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Legge 353/2000 si rende noto che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. DD 1300/A1821A/2026 del 05/07/2026, in ragione delle condizioni meteorologiche in atto e previste dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte, ha decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a partire dal giorno 08 LUGLIO 2026, fino a nuova comunicazione.

In applicazione degli articoli 10 co. 7 e 13 della L.R. 15/2018 si rammenta che nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 dell’articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 15/2018

E QUINDI SONO VIETATE:


a)

accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;

b)

abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/20061 , effettuato nel luogo di produzione;

c)

accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

d)

accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

e)

sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

f)

è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE


In allegato la Determina Dirigenziale Regionale e il link di accesso all'avviso della Regione Piemonte.

Allegati

Documenti

Link

A cura di

Con l'App è meglio!

Sapevi che puoi leggere questo Avviso anche sull'App ufficiale del comune?

Scaricala subito!

Ultimo aggiornamento pagina: 09/07/2026 10:25:55

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Salta la valutazione della pagina
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri